Le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, pubblicate dal MIUR nel febbraio 2014, parlano chiaro, ribadendo ciò che nel nostro Paese è un diritto universale: l’istruzione.
I minori stranieri in Italia sono innanzitutto persone e, in quanto tali, hanno diritti e doveri che prescindono dalla loro nazionalità.
In accordo con questo principio non sono previsti requisiti di legge per i rifugiati e per tutti i minori neo arrivati nel nostro paese per accedere al sistema di istruzione.
Un grande aggiornamento di queste Linee guida, rispetto alla precedente versione datata 2006, è l’introduzione del tema della scolarizzazione nel livello secondario superiore e la distinzione fra i bisogni degli alunni con cittadinanza non italiana, ma nati in Italia (di seconda generazione) e i bisogni degli alunni migranti neo arrivati nel nostro Paese.
Altra grande differenza è sicuramente data dal numero in aumento degli alunni stranieri con cittadinanza non italiana, che sono quindi nati in Italia ma con entrambi i genitori non italiani.
Se nel 2005/2006 erano 400.000, nel 2014/2015 questo numero si è quasi raddoppiato, raggiungendo circa le 830.000 unità. L’aumento, costante, riguarda tutti i livelli dell’istruzione.
Iscrizione
Per tutti i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dalla Legge, l’iscrizione può essere effettuata anche in corso d’anno, al momento in cui l’alunno arriva in Italia.
Iscrizione inizio anno
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 presso scuole statali, le procedure da seguire sono esclusivamente online.
È necessario iscriversi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda completa. Per agevolare tutte le famiglie, il Ministero ha provveduto a tradurre tutta la modulistica in lingua inglese.
Se non si possiede un computer? È possibile fare l’iscrizione in una delle scuole presenti sul territorio.
È importante chiarire che l’iscrizione scolastica non rappresenta un requisito per la regolarizzazione della propria presenza in Italia (né per il minore, né per il genitore).
Iscrizione in corso d’anno
In questo caso è l’Istituzione scolastica che provvede all’individuazione della classe e dell’anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d’Origine.
Documentazione
Successivamente all’scrizione online, all’inizio d’anno o in corso, la segreteria della Scuola richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti (è valida anche l’autocertificazione): identità, codice fiscale, data di nascita e cittadinanza.
- Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
Il permesso di soggiorno è rilasciato a uno dei genitori se l’alunno ha meno di 14 anni, direttamente all’alunno straniero se li ha già compiuti.
In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore: non vi è alcun obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola.
- Documenti sanitari
La scuola deve accertarsi che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione di una certificazione.
- Documenti scolastici
La scuola richiede la presentazione di una certificazione contenente pagelle, attestati e dichiarazioni, che specifichi gli studi compiuti nel Paese d’Origine.
In mancanza di certificazioni, si richiedono ai genitori dell’alunno informazioni in merito alla classe e all’istituto frequentato in precedenza.