Tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.
I cittadini Europei che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni devono recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente per richiedere l’iscrizione anagrafica. In caso di soggiorno per motivi di studio o formazione per tale iscrizione occorrerà produrre, oltre al documento d’identità e al codice fiscale, documentazione attestante: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno e la titolarità di un’assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie urgenti (limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto).
Per i cittadini extra Ue, nella maggior parte dei casi l’ingresso nel territorio italiano è subordinato all’esibizione di un visto d’ingresso.
Il visto viene rilasciato dalle Ambasciate e Consolati Italiani nel territorio di residenza del cittadino straniero.
Una volta arrivati in Italia i cittadini non comunitari dovranno richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso. Il permesso verrà rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I documenti necessari
Per il rilascio del primo permesso di soggiorno lo studente dovrà possedere i seguenti documenti:
- Certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto d’ingresso;
- Documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno;
- Assicurazione sanitaria, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
- Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
- Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente.
Per lo studente straniero che intende immatricolarsi all’Università, la disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l’esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, né di denaro contante o garanzie fornite da terze persone.
Per tutte le altre tipologie di visto per motivi di studio, per conoscere l’entità delle risorse richieste, si deve fare riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000, che prevede una quota fissa ed una quota giornaliera. Di conseguenza, l’importo totale varia in dipendenza della durata del soggiorno, cioè del corso di studi.
La Direttiva del 01/03/2000 emanata dal Ministero dell’Interno ha stabilito che la dimostrazione dei mezzi finanziari può essere esibita anche mediante polizza fideiussoria.
Come rinnovare il permesso di soggiorno
Per ottenere il rinnovo lo studente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il primo rilascio.
La richiesta può essere fatta, a seconda dei motivi del rinnovo, tramite gli uffici postali o alla Questura, almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione.
Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno.
- Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
- Fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).