Come ottenere la cittadinanza italiana

In Italia, la competenza a emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta[1]:
  • Al Prefetto per le domande presentate dallo straniero residente legalmente in Italia;
  • Al Ministro dell’Interno nel caso in cui sussistano ragioni riguardanti la sicurezza della Repubblica;
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero.
Puoi acquisire il diritto di cittadinanza in diversi modi[2]:
  • Per nascita (IUS SANGUINIS);
  • Per adozione: minorenne che venga adottato da cittadini italiani;
  • Per nascita sul territorio italiano (IUS SOLI);
  • Per acquisto volontario:.
  • Acquisizione della cittadinanza per nascita (IUS SANGUINIS):
Avviene nel caso in cui almeno uno dei genitori biologici ha la cittadinanza italiana.
  •  Acquisizione della cittadinanza per adozione:
Se sei stato adottato da genitori italiani e la tua adozione è stata effettuata in Italia, allora acquisti la cittadinanza italiana tramite provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana. Se, invece, la tua adozione è stata effettuata all’estero, allora il provvedimento dovrà essere emanato dall’Autorità straniera e reso valido in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello Stato civile emanato dal Tribunale dei minorenni. Se sei maggiorenne, puoi acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione, una volta trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dal momento della tua adozione.
  • Acquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio italiano (IUS SOLI):
 In Italia trova applicazione in circostanze eccezionali: se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
  • In base a una dichiarazione:
Se sei nato in Italia e hai vissuto legalmente e senza interruzioni sul territorio italiano, allora puoi richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età[5]. Ti sarà sufficiente presentare una dichiarazione di volontà, che deve essere resa presso l’ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Dopo la verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio di Stato civile, dovrai prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana[6]. Se discendi da un cittadino italiano per nascita, o svolgi il servizio militare nelle Forze armate o assumi un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, oppure se risiedi in Italia nei due anni precedenti la maggiore età.
  • In seguito a matrimonio con un cittadino italiano:
Se hai sposato un cittadino italiano e sono passati due anni (tre se residenti all’estero) dal tuo matrimonio, durante i quali sei stato residente in Italia, puoi fare richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana. In caso tu e il tuo coniuge abbiate uno o più figli, i termini per presentare la domanda sono dimezzati.

Come effettuare la domanda di cittadinanza

Collegati al sito https://cittadinanza.dlci.interno.it, e registrati al portale per ottenere le credenziali di accesso. Dopo aver effettuato il login dovrai compilare tutti i campi previsti dal modulo e inserire i seguenti documenti obbligatori[7]:
  • Regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica o titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla legge;
  • Certificato di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità;
  • Certificato penale del tuo Paese e, nel caso in cui tu abbia vissuto in un altro Paese (oltre a quello di origine e all’Italia) dopo aver compiuto 14 anni, dovrai presentare anche quello del Paese terzo;
  • Ricevuta del versamento di 200,00 euro.
  • Copia del documento di riconoscimento autenticata dalla Rappresentanza diplomatico/consolare dello Stato che lo ha rilasciato.
Una volta inoltrata la domanda telematica, verrai convocato presso la Rappresentanza diplomatica che ha ricevuto la richiesta per l’identificazione e il completamento della domanda, alla quale bisognerà consegnare copia cartacea dei documenti precedentemente inseriti online più i seguenti documenti:
  • Estratto dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di stato di famiglia;
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
Questi ultimi documenti sono sostituiti, in caso il richiedente sia cittadino comunitario, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011. Tutti i documenti prodotti nel Paese di origine devono essere tradotti in italiano e legalizzati secondo la procedura per poter essere validi legalmente in Italia. La cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente. In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 (Regolamento di esecuzione) il Ministero dell’Interno può richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. NB: Al momento dell'adozione del decreto di concessione, non ci deve essere stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve  sussistere  la separazione personale dei coniugi, il  rapporto coniugale non deve essere meramente strumentale ma  certo, effettivo e duraturo. Se risiedi sul territorio italiano da almeno dieci anni puoi richiedere la cittadinanza italiana[8]. Ci sono comunque alcune eccezioni. Puoi richiedere la cittadinanza se risiedi in Italia da:
  • 3 anni se sei nato e risiedi in Italia o se tuo padre, tua madre o uno dei tuoi ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita;
  • 4 anni se sei cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
  • 5 anni se sei apolide o rifugiato politico oppure se vieni adottato e sei maggiorenne.
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

Come effettuare la domanda di cittadinanza

Collegati al sito https://cittadinanza.dlci.interno.it, e registrati al portale per ottenere le credenziali di accesso. Dopo aver effettuato il login dovrai compilare tutti i campi previsti dal modulo e inserire i seguenti documenti obbligatori:
  • Documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Certificato penale del Paese di origine (ed eventualmente di Paesi terzi di residenza) completo di traduzione legalizzata;
  • Certificato di nascita e relativa traduzione legalizzata nel caso fosse scritto in una lingua differente dall’italiano;
  • Permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno;
  • Ricevuta del versamento di 200,00 euro per il contributo;
  • Estremi di una marca da bollo telematica del valore di 16,00 euro;
  • Autocertificazione di possesso di un reddito sufficiente all’auto sostentamento, secondo il parametro fissato per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che dovrà essere minimo:
    • 263,31 euro annui per richiedenti senza persone a carico;
    • 362,05 euro annui per i richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico;
  • Se sei straniero apolide o rifugiato politico dovrai allegare il certificato di riconoscimento di tale stato. Bisognerà inoltre portare in visione l’originale.
RICORDA!
  • Per completare la procedura e ottenere la cittadinanza italiana entro sei mesi dalla notifica dovrai prestare giuramento alla Repubblica Italiana presso il Comune in cui risiedi[9].
NB: L’atto di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione a seguito di residenza è di natura discrezionale per cui, oltre ai requisiti prescritti dalla legge, si devono valutare tutti quegli elementi che di fatto motivano l’opportunità della concessione. L’accertamento è rivolto all’esistenza di un interesse pubblico generale alla concessione.

Cosa devo fare se sono trascorsi più di 730 giorni?

Se, trascorso tale periodo, la pratica non risultasse conclusa, puoi inviare dei solleciti alla Pubblica Amministrazione entro l’anno da quando sono decorsi i due anni senza ottenere risposta[11]. Se la hai presentato domanda per matrimonio, questa non può essere rigettata oltre i 730 giorni[12]. Diventi quindi titolare di un diritto soggettivo, per far valere il quale puoi ricorrere al giudice ordinario. Quest’ultimo, dopo aver effettuato la verifica dei requisiti, ti riconosce la cittadinanza nel caso in cui il Ministero non abbia adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti. Se, invece, hai presentato domanda per residenza, l’eventuale ritardo della procedura non significa il rifiuto o l’accoglienza della stessa. In questo caso, puoi presentare istanza al Tribunale amministrativo regionale (TAR) il quale, in caso di una tua vittoria della causa, può obbligare il Ministero dell’Interno a concludere la pratica. CASI PARTICOLARI
  • Concessione della cittadinanza per meriti speciali
Il Presidente della Repubblica può concederti la cittadinanza italiana emanando un decreto[13], dopo aver sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno, nel caso in cui tu abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. Tale procedura non può essere avviata da te direttamente, ma, dopo una tua dichiarazione di assenso all’acquisto della cittadinanza, c’è bisogno di una proposta presentata da enti, personalità pubbliche o altri che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario. Anche in questo caso il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se non presti il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.
  • Concessione della cittadinanza in base a leggi speciali
 La Legge 14 dicembre 2000, n. 379[14] riconosce la cittadinanza italiana ai nati e già residenti nei territori dell’ex impero austro-ungarico e ai loro discendenti che abbiano i seguenti requisiti:
  • nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
  • emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.
  • La Legge 8 marzo 2006, n. 124[15] riconosce la cittadinanza italiana a coloro i quali erano residenti in Istria, Fiume e Dalmazia (e ai loro discendenti) nel periodo fra il 1940 e il 1947 avendo perso la cittadinanza italiana a causa della cessione dei suddetti territori alla Repubblica Jugoslava in seguito ai Trattati di Parigi del 10 Febbraio 1947 e a coloro i quali erano residenti fino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste (e ai loro discendenti) che hanno perso la cittadinanza italiana a causa della cessione del suddetto territorio alla Repubblica Jugoslava in seguito al Trattato di Osimo del 10 Novembre 1975.
Per ottenere la cittadinanza in base a una delle leggi sopracitate, al momento della domanda dovrai presentare la seguente documentazione:
  1. Atto di nascita;
  2. Certificato attestante il possesso di cittadinanza straniera;
  3. Certificato di attuale residenza;
  4. Certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data di entrata in vigore del Trattato di interesse era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
  5. Attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
  6. Ogni altra documentazione utile a comprovare la conoscenza del richiedente della lingua e della cultura italiana;
  7. Ricevuta del versamento di 200,00 euro;
  8. Solo in caso si richieda la cittadinanza in base alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, allegare la certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari di tali norme, al momento della presentazione della domanda per la cittadinanza italiana dovranno allegare i seguenti documenti:
  • Certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6 (e 7 in caso di richiesta in base alla legge 14 dicembre 2000, n. 379);
  • Certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • Certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • Ricevuta del versamento di 200,00 euro;
  • Attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
  • Ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ATTENZIONE: LA CITTADINANZA ITALIANA SI PUO’ PERDERE.

COME? Ci sono due modi:
  1. Automaticamente:
  • Se il cittadino che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o che accetti una carica o un incarico pubblico presso uno Stato straniero o un ente straniero cui l’Italia non partecipa e non ottemperi, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare[16];
  • In caso di guerra contro uno Stato straniero il cittadino italiano presti servizio militare o svolga un incarico pubblico presso lo stato avversario[17];
  • In caso al cittadino italiano adottato venga revocata l’adozione per un fatto a lui imputabile[18].
  1. Presentando richiesta formale:
Può essere presentata da:
  • Cittadino adottato maggiorenne, in caso di revoca dell’adozione per un fatto imputabile ai genitori adottivi[19];
  • Cittadino italiano che decide di stabilire la propria residenza all’estero e possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza[20];
  • Cittadino italiano maggiorenne che abbia acquisito la cittadinanza da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori[21].
Cosa serve:
  • Certificato di cittadinanza italiana;
  • Documentazione relativa al possesso di cittadinanza straniera;
  • Se richiesta, documentazione relativa alla residenza all’estero;
  • Atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale è stato iscritto o trascritto;
  • Ricevuta del versamento di 200,00 euro.
Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana o acquistano una cittadinanza straniera il figlio minorenne NON perde la propria cittadinanza italiana. ATTENZIONE: LA CITTADINANZA ITALIANA, SE PERSA, PUO’ ESSERE RIACQUISTATA[22] COME? Presentando una dichiarazione presso l’Ufficio consolare competente, alla quale bisognerà allegare i seguenti documenti:
  • Atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale è stato iscritto o trascritto;
  • Documentazione che attesti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • Documentazione che attesti il possesso della cittadinanza straniera o lo stato di apolidia;
  • Certificato di situazione familiare.
IMPORTANTE: La legge italiana prevede la possibilità di avere doppia cittadinanza. Non è così per tutti gli Stati. Prima di richiedere la cittadinanza italiana è bene informarsi se l’ottenimento della quale comporti la perdita della cittadinanza di origine.
NOTE [1] Direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012 [2] Legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [3] Art 5 l. 91/92 [4] Art 9 l.91/92 [5] Art. 4 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [6] Art. 10 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [7] Circolare del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2009 [8] Art. 9 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [9] Art. 10 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [10] Art. 3 del D.P.R. n.362/1994 [11] Legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi [12] Art. 8, comma 2 della legge n. 91/92 sulla cittadinanza [13] Art. 9, comma 2 della legge del 5 febbraio 1992, n. 91 [14] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;379 [15] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;124 [16] art. 12, comma 1 legge n. 91/92 [17] art. 12, comma 2 legge n. 91/92 [18] art. 3, comma 3 legge n. 91/92 [19] art. 3, comma 4 legge n. 91/92 [20] art. 11 legge n. 91/92 [21] art. 14 legge n. 91/92 [22] Art. 13 della legge 91/92
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