prodotto

STATUTO DELLA WELCOME ASSOCIATION ITALY (WAI)

PREAMBOLO

La Welcome Association Italy (WAI) è un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro, che opera per promuovere l’accoglienza, l’inclusione sociale, la tutela dei diritti civili, sociali e del lavoro, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, delle Carte fondamentali dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro in favore sia di cittadini stranieri, europei ed extraeuropei, che italiani.

 

La WAI svolge la propria attività in autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, in coerenza con l’accordo di affiliazione di secondo livello sottoscritto con la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST-Confsal, della quale condivide valori, finalità sociali, principi di rappresentanza e tutela della dignità della persona e del lavoro.

 

L’Associazione ispira la propria azione ai principi di democrazia interna, partecipazione, solidarietà, trasparenza, legalità, inclusione sociale e pari opportunità, promuovendo il dialogo interculturale e la valorizzazione delle diversità.

 

La WAI non prevede strutture territoriali autonome e si avvale, per il coordinamento organizzativo e logistico sul territorio, delle strutture regionali e territoriali della FAST-Confsal, secondo quanto previsto dall’accordo di affiliazione.

 

Con l’approvazione del presente Statuto cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni statutarie incompatibili con esso. Gli organi sociali precedentemente in carica decadono automaticamente dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

Fino all’insediamento dei nuovi organi sociali, le funzioni ordinarie sono esercitate dagli organi provvisoriamente individuati dalla Segreteria Nazionale, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

 

TITOLO I – Denominazione, Sede, Finalità, Oggetto, Attività, Durata e Scioglimento

Art. 1 – Denominazione, natura e principi

  1. È costituita l’associazione denominata “WELCOME ASSOCIATION ITALY”, in forma abbreviata “WAI”, di seguito denominata “Associazione”.
  2. La WAI è un’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, autonoma, libera, democratica e apartitica, che opera nei settori della tutela sociale, sindacale, culturale, formativa e assistenziale.
  3. L’Associazione si propone quale organismo di rappresentanza, assistenza e tutela in favore di:
  1. soggetti non residenti in Italia quali:
  • studenti stranieri regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione e formazione offrendo a questi ultimi tutti i servizi e le tutele necessarie, anche a seguito di rapporti di convenzionamento per il loro ingresso e permanenza in Italia;
  • stagisti e tirocinanti curriculari;
  • soggetti immigrati con visto d’ingresso;
  • soggetti immigrati con permesso di soggiorno oltre 90 giorni;
  • soggetti immigrati con iscrizione anagrafica; 
  1.  soggetti residenti in Italia quali:
  • lavoratori immigrati;
  • soggetti in condizioni di fragilità sociale o lavorativa;
  • lavoratori distaccati da imprese estere;
  • stagisti e tirocinanti extra curriculari;
  • studenti italiani; 
  • cittadini interessati ai servizi e attività associative;  
  1.   lavoratori dipendenti e autonomi del commercio e turismo.

 

  1. L’Associazione opera senza discriminazioni fondate su nazionalità, etnia, lingua, sesso, genere, orientamento religioso, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.
  2. La WAI si richiama ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea, delle convenzioni internazionali sul lavoro e dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, pluralismo e dignità della persona.
  3. L’Associazione mantiene autonomia organizzativa e patrimoniale nel rispetto dell’accordo di affiliazione di secondo livello sottoscritto con FAST-Confsal, al quale conforma la propria attività istituzionale e organizzativa.
  4. La WAI tutela la propria identità associativa, il proprio nome, il proprio logo e i segni distintivi. L’utilizzo degli stessi è disciplinato dal Regolamento Generale e dagli eventuali disciplinari interni.
  5. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Codice Etico, dalle deliberazioni degli organi sociali e dalla normativa vigente.

 

 2 – Sede

  1. La WAI ha sede legale nel Comune di Roma.
  2. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dalla Segreteria Nazionale.
  3. L’Associazione può istituire o sopprimere sedi operative, uffici, recapiti organizzativi o unità locali in Italia e all’estero, previa deliberazione della Segreteria Nazionale.
  4. La WAI può utilizzare sedi e strutture messe a disposizione dalla FAST-Confsal o da enti convenzionati, secondo modalità disciplinate da specifici accordi o convenzioni.

 

Art. 3 – Finalità

  1. La WAI persegue finalità di solidarietà sociale, assistenza, tutela dei diritti, integrazione, inclusione e promozione del lavoro dignitoso.
  2. In particolare, l’Associazione si propone di:
    1. rappresentare e tutelare gli interessi morali, sociali, culturali, professionali ed economici degli associati;
    2. favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri e delle categorie fragili;
    3. promuovere il rispetto della dignità del lavoro, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
    4. sostenere percorsi di formazione professionale, aggiornamento, riqualificazione e orientamento lavorativo;
    5. promuovere iniziative di welfare, mutualità, assistenza sociale e integrazione;
    6. favorire il dialogo interculturale e la convivenza civile;
    7. contrastare ogni forma di discriminazione, sfruttamento, razzismo e marginalizzazione sociale;
    8. collaborare con enti pubblici, privati, istituzioni nazionali e internazionali per la realizzazione delle finalità associative;
    9. promuovere attività culturali, educative, formative, informative e di comunicazione sociale;
    10. sviluppare attività progettuali finanziate a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale;
    11. favorire percorsi di reinserimento sociale e lavorativo anche nei Paesi di origine degli associati interessati.
  3. L’Associazione può articolarsi internamente in divisioni operative, prive di autonomia giuridica e patrimoniale, finalizzate allo sviluppo delle attività associative.
  4. Le eventuali divisioni operative assumono denominazioni e funzioni definite dalla Segreteria Nazionale e disciplinate dal Regolamento Generale.

 

Art. 4 – Attività

  1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la WAI può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    1. promuovere studi, iniziative e attività dirette a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, sociale e lavorativa, nonché la diffusione delle informazioni relative alla normativa sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche);
    2. attività formative, educative e informative;
    3. corsi di lingua italiana e mediazione interculturale;
    4. attività di sostegno all’inserimento lavorativo;
    5. promozione di tirocini, stage e percorsi professionalizzanti;
    6. attività di tutela sindacale, sociale e assistenziale;
    7. attività di studio, ricerca e progettazione;
    8. attività editoriali, divulgative e di comunicazione;
    9. gestione di piattaforme digitali, sportelli telematici e servizi online;
    10. organizzazione di eventi, seminari, convegni e campagne sociali;
    11. stipula di convenzioni e protocolli con enti pubblici e privati;
    12. attività mutualistiche e servizi integrativi in favore degli associati;
    13. partecipazione a programmi e progetti finanziati;
    14. raccolta fondi, nel rispetto della normativa vigente.
    15. sostenere i giovani e le donne nel loro percorso di formazione, inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso la riqualificazione professionale e il supporto all’imprenditorialità
  2. L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, economiche e finanziarie ritenute utili o necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
  3. Le attività dell’Associazione sono svolte senza fini di lucro e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e responsabilità sociale

 

Art. 5 – Durata, estinzione e scioglimento dell’Associazione

  1. La WAI ha durata indeterminata.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dal Congresso Nazionale straordinario, con voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto presente o rappresentati secondo le modalità previste dal presente statuto.
  3. In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo di tutte le passività, è devoluto a enti o organizzazioni che perseguono finalità analoghe o di utilità sociale, ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

TITOLO II – Degli Associati

Art. 6 – Associati: requisiti, diritti e doveri

  1. La Welcome Association Italy (WAI) si fonda sul principio della “porta aperta”: chiunque condivida le finalità e i principi dell’Associazione, possieda i requisiti di cui all’art. 1 e accetti il presente Statuto e il Regolamento Generale, può divenire Associato.
  2. Possono essere Associati della WAI:
    1. le persone fisiche appartenenti alle categorie indicate all’art. 1, punto 3. 

 

  1. L’ammissione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione, anche in formato digitale, e il versamento della quota associativa annuale. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di accettare integralmente lo Statuto, il Regolamento Generale, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi sociali.
  1. La Segreteria Nazionale è l’organo competente a deliberare l’ammissione.

La domanda si considera accolta al pagamento della quota, salvo comunicazione di rigetto motivato.

5)  L’iscrizione nel Libro degli Associati avviene a cura della Segreteria Nazionale al momento del perfezionamento dell’ammissione, che coincide con il versamento della prima quota associativa.

6) Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri. In particolare:

  1. hanno diritto di partecipare alla vita associativa, eleggere ed essere eletti negli organi sociali, accedere alle informazioni e usufruire dei servizi della WAI e della rete FAST-Confsal;
  2. hanno il dovere di osservare lo Statuto, il Regolamento Generale, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi sociali;
  3. devono versare la quota associativa nei termini stabiliti e comunicare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici.

7) La qualifica di Associato è personale e intrasmissibile. Ha durata indeterminata e cessa solo per recesso, esclusione, espulsione, perdita dei requisiti o scioglimento dell’Associazione.

 

Titolo III – Il Fondo Comune e le Entrate dell’Associazione

Art. 7 – Fondo comune

  1. Il Fondo comune della Welcome Association Italy (WAI) è costituito dall’insieme delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie acquisite a qualsiasi titolo durante la vita dell’Associazione.
  2. Gli apporti e i versamenti effettuati a favore della WAI, a qualsiasi titolo, non sono in alcun caso rimborsabili ai soggetti conferenti, né ai loro aventi causa, nemmeno in caso di scioglimento dell’Ente o di perdita della qualità di Associato.
  3. Ogni apporto, contributo o liberalità effettuato dagli Associati o da terzi non attribuisce alcun diritto patrimoniale o partecipativo ulteriore rispetto a quelli riconosciuti dal presente Statuto.

Tali conferimenti non costituiscono quote di partecipazione al patrimonio dell’Associazione, né sono trasferibili o trasmissibili, a titolo particolare o universale, tra vivi o per causa di morte.

  1. Il Fondo comune è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie e non può essere distribuito, neanche in forma indiretta, durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 8 – Entrate e gestione economica

  1. Le entrate della Welcome Association Italy (WAI) sono costituite da:
  1. quote associative annuali versate dagli Associati;
  2. contributi, liberalità, donazioni ed erogazioni liberali da parte di enti pubblici e privati, nazionali o esteri;
  3. lasciti testamentari e altre liberalità;
  4. contributi derivanti da accordi, convenzioni, protocolli d’intesa o progetti istituzionali, nazionali, europei o internazionali, purché compatibili con la natura non lucrativa dell’Associazione;
  5. rimborsi, contributi o compartecipazioni alle spese connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
  6. ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, con l’assenza di scopo di lucro e con la normativa vigente.
  1. Tutte le entrate, comunque denominate, confluiscono nel Fondo comune e sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali della WAI.
  2. La gestione economico-finanziaria dell’Associazione è ispirata ai principi di trasparenza, equilibrio e responsabilità.

Nessuna quota o provento può essere distribuita, nemmeno in forma indiretta, agli Associati, ai componenti degli organi sociali o al personale, salvo che per compensi o rimborsi documentati legittimamente deliberati e conformi alle leggi vigenti.

4) Le operazioni di carattere economico o finanziario, mobiliari o immobiliari, devono essere strumentali al perseguimento delle finalità associative e deliberate dagli organi competenti secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

5) L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

6) La Segreteria Nazionale predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Generale Nazionale entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Ove particolari motivi lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato nel termine di 180 giorni dal termine dell’esercizio.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della loro approvazione e sono consultabili dagli Associati che ne facciano richiesta.

 

TITOLO IV – Sistema Di Governance

Art. 9 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi della Welcome Association Italy (WAI):
    1. Congresso Nazionale;
    2. Consiglio Generale Nazionale
    3. Segreteria Nazionale;
    4. Segretario Nazionale e Tesoriere
    5. Revisore Legale o Organo di controllo, ove previsto dalla legge o deliberato dal Congresso Nazionale.
  2. Tutti gli organi operano nel rispetto dei principi di democraticità interna, partecipazione e trasparenza, in coerenza con il presente Statuto e con le disposizioni della Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST-Confsal, di cui la WAI costituisce articolazione affiliata di secondo livello.
  3. Le cariche sociali sono elettive, gratuite e hanno durata quadriennale, salvo diversa deliberazione del Congresso Nazionale.

 

Art. 10 – Cariche sociali: principi ed elezioni

  1. La WAI garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia interna e pari opportunità nell’accesso alle cariche associative.
  2. Le elezioni avvengono a maggioranza relativa, mediante voto diretto e segreto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
  3. Non possono candidarsi o ricoprire cariche sociali gli Associati che:
    1. ricoprano incarichi politici o amministrativi incompatibili con l’autonomia dell’Associazione;
    2. aderiscano ad altre organizzazioni sindacali non appartenenti alla rete FAST-Confsal, salvo preventiva rinuncia.
  4. Ai titolari delle cariche associative possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi spese documentati, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale. È fatta eccezione per il Segretario Nazionale, al quale può essere attribuito un compenso per l’attività svolta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli organi competenti dell’Associazione. 
  5. Di ogni operazione di voto viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario verbalizzante

 

Art. 11 – Congresso Nazionale

  1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della Welcome Association Italy (WAI).
  2. Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed è convocato dal Segretario Nazionale.
  3. Può inoltre essere convocato in via straordinaria:
    1. su deliberazione della Segreteria Nazionale;
    2. oppure su richiesta motivata di almeno il dieci per cento degli Associati aventi diritto.
  4. Partecipano al Congresso gli Associati in regola con il versamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
  5. Il Congresso: 
    1. definisce gli indirizzi politici, generali e le finalità associative;
    2. approva eventuali modifiche dello Statuto;
    3. elegge o ratifica il Presidente del Consiglio Generale Nazionale e gli altri componenti;
    4. elegge o ratifica il Segretario Nazionale;
    5. approva i documenti programmatici e le linee di mandato dell’Associazione;
    6. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.
  6. Il Congresso è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
  7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
  8. Di ogni seduta congressuale è redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario verbalizzante.
  9. Il Congresso può svolgersi anche in modalità telematica purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la regolare partecipazione ai lavori.

 

Art 12 Consiglio Generale Nazionale 

  1. Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo di indirizzo e controllo, svolge le seguenti funzioni:
    1. Attuare le deliberazioni congressuali.
    2. Definire le linee strategiche e sindacali nazionali.
    3. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
    4. Nominare o revocare i componenti della Segreteria Nazionale
    5. Deliberare sulle convenzioni, accordi e affiliazioni.
    6. Vigilare sull’operato della Segreteria Nazionale.
    7. Deliberare sull’istituzione di eventuali coordinamenti settoriali o professionali.
  2. Il Consiglio Generale Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Segretario Nazionale o dal Presidente
  3. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la regolare partecipazione ai lavori.
  4. Di ogni seduta è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Art. 13 – Segreteria Nazionale

  1. La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo e amministrativo della Welcome Association Italy (WAI).
  2. La Segreteria Nazionale è composta:
    1. dal Segretario Nazionale;
    2. dal Vice-Segretario Nazionale 
    3. dal Tesoriere Nazionale;
    4. altri componenti determinati dal Congresso Nazionale.
  3. La Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo organo.
  4. La Segreteria Nazionale:
    1. attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Generale Nazionale; 
    2. coordina le attività associative;
    3. cura l’organizzazione amministrativa, economica, patrimoniale e gestionale della WAI;
    4. approva l’ammissione e l’esclusione degli Associati;
    5. predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
    6. determina l’importo delle quote associative;
    7. approva convenzioni, accordi e progetti;
    8. nomina eventuali responsabili territoriali o di progetto;
    9. propone modifiche statutarie e regolamentari.
    10. curare i rapporti con FAST derivanti dal contratto di affiliazione
    11. promuovere iniziative sindacali, formative e informative
    12. compete sul Regolamento Disciplinare
  5. La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
  6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
  7. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la regolare partecipazione ai lavori.
  8. Di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal verbalizzante.

 

Art. 14 – Segretario Nazionale e Tesoriere

  1. Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante della Welcome Association Italy (WAI).
  2. Il Segretario Nazionale:
    1. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
    2. convoca e presiede il Congresso Nazionale e la Segreteria Nazionale;
    3. presiede il Consiglio Generale Nazionale
    4. sovrintende all’attività politica, organizzativa e amministrativa della WAI;
    5. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
    6. firma gli atti ufficiali dell’Associazione.
  3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario Nazionale sono svolte dal Vice-Segretario o, in mancanza, da un componente della Segreteria Nazionale delegato.
  4. Il Tesoriere Nazionale cura:
    1. la gestione economica e finanziaria dell’Associazione;
    2. la tenuta della contabilità e dei registri contabili;
    3. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
    4. la gestione dei pagamenti e degli incassi.
  5. Il Tesoriere opera secondo le direttive della Segreteria Nazionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

 

Art. 15 – Revisore Legale o Organo di controllo

  1. Qualora previsto dalla legge o ritenuto necessario dal Congresso Nazionale, la WAI nomina un Revisore Legale o un Organo di controllo, anche in forma monocratica.
  2. Il Revisore verifica la regolarità amministrativa e contabile dell’Associazione e presenta annualmente una relazione sul bilancio consuntivo.  Ad esso si applicano in via analogica

le previsioni del codice civile in materia.

  1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs n. 231/2001, ove presente, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento.

  1. Il Revisore Legale o l’Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

Art 16 – Responsabilità e procedura di garanzia

  1. Tutti gli Associati, i dirigenti e i titolari di cariche o funzioni della Welcome Association Italy (WAI) sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
  2. Gli Associati, i dirigenti e i titolari di cariche o funzioni rispondono personalmente per i danni arrecati all’Associazione, ad altri Associati o a terzi, qualora abbiano agito con dolo o colpa grave, ovvero mediante comportamenti assunti autonomamente, senza averne i poteri o in violazione dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Etico o delle deliberazioni degli organi sociali
  3. Le controversie interne, i comportamenti lesivi, le violazioni statutarie o i conflitti di competenza tra iscritti e organi dell’Associazione sono sottoposti, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri della FAST-Confsal, organo di garanzia cui la WAI fa riferimento in virtù del rapporto di affiliazione. 
  4. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso in seconda istanza al direttivo, che decide in via definitiva in sede interna, garantendo il contraddittorio e la parità di trattamento tra le parti.
  5. Solo dopo l’esaurimento delle procedure di garanzia interne, ciascun associato o dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti.
  6. In caso di accertate responsabilità disciplinari, gestionali o morali, il Consiglio Generale Nazionale può deliberare, con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, la sospensione o la revoca dagli incarichi ricoperti, nonché la segnalazione agli organi competenti della FAST-Confsal. 
  7. Resta ferma, ai sensi degli articoli 36-38 del Codice Civile, la responsabilità personale e patrimoniale di chi, con dolo o colpa grave, abbia arrecato danni all’Associazione o a terzi.

 

Art. 17 – Patto di affiliazione di secondo livello con FAST-Confsal

  1. La Welcome Association Italy (WAI) è affiliata alla Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST-Confsal in qualità di sindacato di secondo livello, ai sensi delle norme federali vigenti e del Patto di affiliazione sottoscritto tra le parti. 
  2. L’affiliazione di secondo livello comporta per la WAI:
    1. il riconoscimento della FAST-Confsal quale unica struttura confederale di riferimento sul piano politico, organizzativo e istituzionale;
    2. l’obbligo di conformarsi ai principi, ai valori e alle deliberazioni degli organi federali;
    3. l’adesione integrale allo Statuto, al Regolamento Generale e al Codice Etico della FAST-Confsal;
    4. il divieto di assumere posizioni o deliberazioni in contrasto con gli indirizzi della Federazione. 
  3. I sindacati affiliati in secondo livello, come la WAI, non fanno parte degli organi di governo della FAST-Confsal e non concorrono alla loro composizione elettiva. Essi mantengono autonomia gestionale e organizzativa interna, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti federali. 
  4. Le strutture territoriali della WAI operano in coordinamento funzionale e organizzativo con le Segreterie Regionali della FAST-Confsal, senza costituire organi autonomi, né dotati di propria personalità giuridica. La loro istituzione o soppressione avviene su proposta della Segreteria Nazionale WAI, previo accordo formale con il Segretario Regionale FAST-Confsal competente per territorio. 
  5. La FAST-Confsal garantisce alla WAI piena rappresentanza sindacale per i settori di propria competenza (immigrazione, servizi, accoglienza, commercio e turismo), riconoscendole la titolarità di rappresentanza e di contrattazione per tali ambiti, nei limiti definiti dagli accordi interni e dalle normative confederali.
  6. Le deleghe di iscrizione sindacale dei lavoratori appartenenti ai settori del commercio, del turismo e dei servizi connessi sono trasmesse direttamente alla FAST-Confsal, la quale provvede alla ripartizione dei contributi secondo le seguenti percentuali:
    1. 20% alla Segreteria Nazionale WAI;
    2. 60% alla Segreteria Regionale FAST-Confsal competente per territorio;
    3. 20% alla Segreteria Generale FAST-Confsal per le attività federali.

Per i soci di cui all’art. 1, comma 3 lettere A) e B), dello Statuto WAI, è prevista una quota forfettaria da determinarsi di anno in anno sulla base delle risultanze dell’anno precedente. Detta quota sarà stabilita con accordo separato, sottoscritto tra le parti. I flussi economici tra le parti sono gestiti in forma tracciabile e documentata, nel rispetto delle normative contabili e fiscali vigenti.

  1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Segreteria Nazionale WAI trasmette alla FAST-Confsal una relazione annuale sulle attività svolte, il rendiconto economico sintetico e l’elenco aggiornato delle strutture territoriali attive.

La relazione deve altresì contenere il rendiconto delle quote associative spettanti alla Federazione, come individuati nei protocolli federali e secondo i criteri di riparto definiti dagli accordi interni tra WAI e FAST-Confsal.

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al Patto di affiliazione di secondo livello e alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale della FAST-Confsal.

 

Titolo V – Bilanci, libri e scritture contabili

Art. 18 – Rendiconto contabile e gestione amministrativa

  1. L’attività economica e amministrativa della WAI si svolge sulla base di esercizi di durata annuale, coincidenti con l’anno solare.
  2. entro il 31 marzo e secondo le linee guida definite nel Regolamento Generale, la Segreteria Nazionale redige il bilancio consuntivo annuale, volto a rappresentare in modo chiaro le entrate, le uscite e l’impiego delle risorse dell’Associazione.
  3. Il bilancio consuntivo è sottoposto all’esame del Consiglio Generale Nazionale, che ne prende atto e ne autorizza la pubblicazione.
  4. Tutti i documenti e le scritture contabili sono conservati presso la sede nazionale e resi disponibili agli organi statutari competenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona gestione e tracciabilità delle operazioni.

 

Art. 19 – Libri sociali e loro esame

  1. La WAI cura la tenuta e la conservazione delle scritture contabili e dei seguenti libri sociali:
    1. Libro dei Congressi Nazionali;
    2. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale;
    3. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Segreteria Nazionale;
    4. Libro degli Associati.
  2. I libri e i registri sociali possono essere tenuti in forma cartacea o digitale, purché garantiscano integrità, tracciabilità e possibilità di consultazione nel tempo.
  3. La custodia e l’aggiornamento dei libri e dei registri sociali sono affidati al Vice-Segretario Nazionale, che ne assicura la corretta tenuta. Resta ferma la responsabilità solidale dell’intera Segreteria Nazionale per il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia.
  4. Gli Associati hanno diritto di esaminare il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale, nonché di richiederne copia, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento Generale e nel rispetto della normativa sulla privacy.

CODICE ETICO WAI

WELCOME ASSOCIATION ITALY

PREAMBOLO

 

La WAI adotta il presente Codice Etico quale insieme di principi e regole di comportamento vincolanti per tutti gli associati, organi e collaboratori.

 

Il Codice si ispira:

 

  • alla Costituzione della Repubblica Italiana;
  • ai principi dell’Unione Europea;
  • alle convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro;
  • ai valori di dignità, inclusione, legalità e solidarietà;
  • all’accordo di affiliazione con FAST-Confsal.

 

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1 – Legalità

 

Tutte le attività della WAI devono essere svolte nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

 

Art. 2 – Dignità della persona

 

La WAI tutela la dignità di ogni individuo senza discriminazioni di:

 

  • origine
  • genere
  • religione
  • opinioni politiche
  • condizioni sociali o lavorative

 

Art. 3 – Non discriminazione

 

È vietata qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

 

Art. 4 – Trasparenza

 

Ogni attività deve essere tracciabile, documentata e verificabile.

 

Art. 5 – Integrità

 

È obbligatorio mantenere comportamenti corretti, leali e coerenti con le finalità associative.

 

Art. 6 – Responsabilità

 

Ogni soggetto risponde delle proprie azioni all’interno dell’organizzazione.

 

Art. 7 – Conflitto di interessi

 

È obbligatorio evitare situazioni di conflitto tra interessi personali e associativi.

 

TITOLO II – COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

 

Art. 8 – Uso dell’identità WAI

 

Il nome, il logo e l’identità WAI possono essere utilizzati solo previa autorizzazione.

 

Art. 9 – Comunicazione esterna

 

Solo soggetti autorizzati possono rilasciare dichiarazioni ufficiali.

 

Art. 10 – Rapporti istituzionali

 

I rapporti con enti pubblici e privati devono essere improntati a correttezza e trasparenza.

 

Art. 11 – Tutela reputazionale

 

È vietato qualsiasi comportamento che possa danneggiare l’immagine della WAI.

 

TITOLO III – RAPPORTI INTERNI

 

Art. 12 – Lealtà associativa

 

Ogni membro deve agire nell’interesse dell’Associazione.

 

Art. 13 – Riservatezza

 

È obbligatorio mantenere riservate le informazioni interne non pubbliche.

 

Art. 14 – Collaborazione

 

Gli organi e i membri devono collaborare in modo costruttivo.

 

TITOLO IV – ATTIVITÀ E SERVIZI

 

Art. 15 – Qualità dei servizi

 

I servizi devono essere erogati con efficienza, correttezza e professionalità.

 

Art. 16 – Centralità dell’associato

 

L’interesse dell’associato è prioritario rispetto a interessi individuali.

 

TITOLO V – VIOLAZIONI

 

Art. 17 – Violazioni etiche

 

Costituiscono violazione:

 

  • abuso del ruolo
  • uso improprio del nome WAI
  • comportamenti discriminatori
  • violazione della riservatezza

 

Art. 18 – Conseguenze

 

Le violazioni possono comportare procedimenti disciplinari.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 19 – Obbligatorietà

 

Il Codice Etico è vincolante per tutti.

 

Art. 20 – Entrata in vigore

 

Dalla data di approvazione.

 

  1. REGOLAMENTO DISCIPLINARE WAI

 

PREAMBOLO

 

Il presente Regolamento disciplina le procedure disciplinari interne della WAI.

 

Art. 1 – Principi

 

Il procedimento disciplinare si basa su:

 

  • contraddittorio
  • imparzialità
  • proporzionalità
  • trasparenza

 

Art. 2 – Soggetti responsabili

 

Competente è la Segreteria Nazionale, su proposta del Presidente.

 

Art. 3 – Fasi del procedimento

 

  1. Segnalazione o accertamento
  2. Contestazione scritta
  3. Difesa dell’interessato
  4. Valutazione
  5. Decisione

 

Art. 4 – Contestazione

 

Deve contenere:

 

  • fatti contestati
  • norme violate
  • termini di risposta

 

Art. 5 – Difesa

 

L’interessato ha diritto a:

 

  • presentare memorie
  • essere ascoltato
  • produrre documenti

 

Art. 6 – Decisione

 

La Segreteria:

 

  • valuta i fatti
  • assume decisione motivata
  • comunica l’esito

 

Art. 7 – Sanzioni

 

Le sanzioni sono:

 

  1. a) richiamo scritto
  2. b) ammonizione formale
  3. c) sospensione temporanea
  4. d) revoca incarico
  5. e) espulsione dall’Associazione

 

Art. 8 – Gravità delle violazioni

 

La sanzione è proporzionata a:

 

  • gravità del fatto
  • intenzionalità
  • danno arrecato
  • recidiva

 

Art. 9 – Sospensione cautelare

 

Nei casi gravi può essere disposta sospensione immediata.

 

Art. 10 – Ricorsi interni

 

L’interessato può presentare riesame alla Segreteria Nazionale.

 

Art. 11 – Registrazione

 

Tutti i procedimenti sono verbalizzati e archiviati.

 

Art. 12 – Entrata in vigore

 

Immediata.