Come specificato nell’articolo precedente, esistono diversi percorsi per richiedere tale riconoscimento, si differenziano in base al titolo di studio e all’obiettivo che si intende raggiungere.
Uno dei più consueti e richiesti è il Riconoscimento accademico, volto a:
- accedere all’istruzione superiore,
- attuare il proseguimento degli studi universitari,
- conseguire dei titoli universitari italiani.
A quale ente/istituto è attribuita la competenza per il riconoscimento di tale titolo?
La competenza è dell’Università e degli Istituti di istruzione universitaria, “che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia” (art. 2 della Legge 148 del 2002).
Nello specifico avremo le seguenti sottocategorie di richiesta ed accesso:
1 – Accesso all’istruzione superiore
È l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello).
Questa procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di primo ciclo.
Per poter accedere a tale riconoscimento il titolo estero deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
- deve essere il titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
- deve consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
- deve essere stato ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
- nel caso esista un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.
2 – Proseguimento degli studi
Si tratta della valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo volta all’accesso ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca).
Come la precedente, tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca.
Per poter accedere a tale riconoscimento il titolo estero deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
- è necessario possedere il titolo ufficiale rispettivamente di primo o di secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- il titolo in possesso deve consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca;
- il titolo deve presentare gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
3 – Conseguimento dei titoli di Laurea italiani
Si tratta della procedura di valutazione dei titoli finali esteri di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca per l’ottenimento del corrispondente titolo finale italiano.
Il fine è quello di rilasciare un titolo finale italiano, avente valore legale nel nostro sistema.
La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
- a) riconoscimento diretto (in pochissimi casi): rilascio del corrispondente titolo italiano, senza il bisogno di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali;
- b) abbreviazione di corso: viene richiesto di sostenere ulteriori esami e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del corso degli studi non coperta dal titolo estero.
Per poter accedere a tale riconoscimento il titolo estero deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
- il titolo in possesso deve essere rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- Il titolo deve consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
- Il titolo deve presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
- deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
4 – Equipollenza del Dottorato di ricerca
Se si presentano determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equivalenti al Dottorato di Ricerca italiano secondo quanto stabilito dall’art. 74 del DPR 382/80.
Il titolo di dottorato conseguito all’Estero, per poter essere ammesso a riconoscimento, deve essere conseguito al termine di un corso di Laurea di secondo livello (Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale).
È fondamentale che il diploma o il certificato del Dottorato di Ricerca sia accompagnato da:
– una traduzione giurata italiana;
– il timbro Postilla dell’Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l’Università;
– dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’Estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Università;
– certificazione dell’Università estera.
Per tutte le informazioni inerenti ai requisiti da possedere si consiglia di contattare WAI:
info@waitaly.net
Tel. 06 3611676