Il permesso di soggiorno per Vacanza Lavoro in Italia

Il permesso di soggiorno per vacanza lavoro è un titolo usato da cittadini non appartenenti all’Unione Europea che decidono di trascorrere del tempo in Italia. Come suggerisce la motivazione del permesso, questo documento consente il soggiorno degli extra comunitari per un periodo superiore ai 90 giorni, per lavoro o semplicemente per vacanza. Detto ciò, è necessario sbrogliare diversi punti legati a questo peculiare titolo di soggiorno per l’Italia, ad esempio, chi può richiederlo? Come lo si richiede? Quali sono i documenti da presentare? In questo breve articolo esamineremo le domande più frequenti in merito. Indice Cos’è il permesso vacanza lavoro Chi può richiederlo? Come richiederlo? Cosa vuol dire vacanza lavoro

Cos’è il permesso vacanza lavoro

Il titolo di soggiorno per vacanza lavoro è un documento relativamente “nuovo”. Rientra nella categoria dei permessi di soggiorno con motivazione lavoro. Allo stesso tempo, come riportato nel Testo Unico sull’Immigrazione, questo permesso non è incluso nella quota di cittadini extra comunitari che entrano in Italia tramite il Decreto Flussi. Questo tipo di permesso è stato concepito al fine di favorire scambi culturali tra le nuove generazioni di Paesi diversi. Per tale ragione, attualmente il titolo può essere rilasciato solo ai cittadini dei Paesi con i quali l’Italia ha stretto un apposito accordo bilaterale. Inoltre, non può essere rinnovato e/o convertito.

Chi può richiederlo?

Come accennato precedentemente, questo titolo di soggiorno è stato concepito per agevolare scambi culturali. Partendo da tale presupposto, le autorità italiane permettono la richiesta del suddetto visto a cittadini extra comunitari di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Inoltre, c’è un’altra peculiarità legata a coloro che possono richiedere questo permesso ovvero il Paese di origine. Solo i cittadini dei Paesi che hanno stipulato un apposito trattato bilaterale con l’Italia possono richiedere il visto vacanza lavoro. Attualmente i Paesi sono: Hong Kong, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud.

Come richiederlo?

Consapevoli dei limiti imposti dalle autorità italiane per richiedere questo titolo, la richiesta per gli interessati segue l’iter standard di qualsiasi visto e/o permesso. È necessario informarsi sulla documentazione da presentare in fase di richiesta del visto presso Ambasciata/Consolato italiano del Paese di origine. Welcome Association Italy consiglia sempre l’utilizzo del sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Visto per l’Italia. È necessario avvertire che, in alcuni casi, la documentazione è trattata direttamente nei trattati bilaterali stipulati dai Paesi coinvolti. Raccolta la documentazione, che tratteremo a seguire, il richiedente, a questo punto arrivato in Italia dovrà presentare richiesta del permesso entro gli 8 giorni canonici.

Quali sono i documenti da presentare?

Secondo il sito Visto per l’Italia, la documentazione per la richiesta del permesso di soggiorno con motivazione vacanza lavoro è la seguente:
  • form per la domanda del visto d’ingresso;
  • fotografia formato tessera;
  • passaporto valido;
  • accordo vigente tra Paese di origine e Italia;
  • requisiti e le condizioni riportati nel testo degli accordi bilaterali stipulati.
Come riportato nell’informativa del sito della Farnesina, la lista dei documenti può variare a seconda dei trattati sottoscritti dai Paesi. Ne consegue che il cittadino extra comunitario interessato al permesso vacanza lavoro debba informarsi contattando le autorità preposte dei Paesi d’origine.

Cosa vuol dire vacanza lavoro?

Infine, per poter fornire una panoramica completa ai nostri associati, concludiamo questa breve guida introduttiva con l’ultima peculiarità di questo titolo. Abbiamo ribadito che il permesso è concepito per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, al fine di permettere uno scambio culturale nel Paese di interesse superiore ai 90 giorni. Si può trascorrere un anno in vacanza senza problemi, ma sul versante lavoro ci sono delle piccole restrizioni: la durata dell’impiego non può essere superiore ai 6 mesi sulla totalità dei 12; salvo concessioni dichiarate precedentemente, il cittadino non potrà lavorare per più di 3 mesi presso lo stesso datore di lavoro.

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