Il diritto allo studio nel nostro Paese è considerato un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all’età di 16 anni.
Il diritto-dovere all’istruzione è garantito al cittadino straniero – regolarmente soggiornante in Italia – alle stesse condizioni del cittadino italiano.
Per i minori stranieri:
- diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle stesse identiche forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- sono soggetti all’obbligo scolastico;
- non esistono limiti: è possibile richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno scolastico.
In mancanza di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare, ne è responsabile uno dei genitori (o chi ne esercita la tutela).
In questo caso il minore viene iscritto con riserva, senza però pregiudicare il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.