Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia, di lavoro subordinato o autonomo può essere utilizzato per le altre attività consentite anche senza una formale conversione.
Partendo da ciò, l’art. 14 comma 1 del Regolamento Attuativo del Testo Unico sull’Immigrazione, disciplina alcuni casi particolari in cui si può parlare di “conversione tacita”.
In questi casi la conversione avviene al momento del rinnovo del permesso di soggiorno attraverso la modifica della motivazione per il quale quest’ultimo viene richiesto e non c’è bisogno di recarsi in Questura per effettuare la specifica richiesta.
Le ipotesi previste dall’art.14 sono le seguenti:
- il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di un lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o un’autorizzazione eventualmente prescritta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma; è possibile svolgere un’attività lavorativa anche in qualità di socio lavoratore di una cooperativa;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di un lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, per ingresso di un familiare al seguito del lavoratore, per motivi umanitari o per integrazione minore consente l’esercizio del lavoro di tipo subordinato previa inserimento nell’elenco anagrafico o di un lavoro come autonomo dopo aver avuto l’acquisizione del titolo abilitativo;
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva, richiesto dagli stranieri che intendono stabilirsi o restare in Italia e dimostrano di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa.