Il permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di famiglia, di lavoro
subordinato o
autonomo può essere utilizzato per le altre attività consentite anche senza una formale conversione.
Partendo da ciò,
l’art. 14 comma 1 del Regolamento Attuativo del Testo Unico sull’Immigrazione, disciplina alcuni casi particolari in cui si può parlare di “
conversione tacita”.
In questi casi la conversione avviene al momento del rinnovo del permesso di soggiorno attraverso la modifica della motivazione per il quale quest’ultimo viene richiesto e non c’è bisogno di recarsi in Questura per effettuare la specifica richiesta.
Le ipotesi previste dall’art.14 sono le seguenti:
- il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di un lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o un’autorizzazione eventualmente prescritta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma; è possibile svolgere un’attività lavorativa anche in qualità di socio lavoratore di una cooperativa;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di un lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, per ingresso di un familiare al seguito del lavoratore, per motivi umanitari o per integrazione minore consente l'esercizio del lavoro di tipo subordinato previa inserimento nell’elenco anagrafico o di un lavoro come autonomo dopo aver avuto l’acquisizione del titolo abilitativo;
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva, richiesto dagli stranieri che intendono stabilirsi o restare in Italia e dimostrano di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa.
Lascia un commento
Commenti