Per i
lavoratori extracomunitari è possibile, una volta arrivati in Italia, chiedere alla Questura il
permesso di soggiorno e il datore di lavoro può procedere all'assunzione del lavoratore straniero direttamente con le procedure previste per il cittadino italiano.
Per i lavoratori extracomunitari in territorio italiano, il datore di lavoro deve seguire le stesse modalità previste per l'assunzione dei lavoratori italiani e
comunitari, dandone comunicazione entro 48 ore alla Questura.
La comunicazione deve contenere: le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione del lavoratore e l'indirizzo del datore di lavoro presso cui viene prestato servizio.
La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 1.032,00.
Se il lavoratore si trova ancora all'estero?
Prima del suo ingresso in Italia, il datore di lavoro deve presentare allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza o della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa, i seguenti documenti:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativi per il lavoratore stranieri;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Il permesso di soggiorno
I lavoratori extracomunitari devono essere in possesso anche del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, in corso di validità rilasciato dalla Questura. Tale documento deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia e deve essere allegato, dal datore di lavoro, alla denuncia di assunzione all'Inps.
La durata del permesso di soggiorno è legata a quella del contratto di soggiorno per lavoro subordinato nel periodo massimo di
- 9 mesi, per contratti di lavoro stagionale;
- 1 anno, per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni, per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E' previsto il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale se il lavoratore dimostra di essere venuto in Italia per almeno due anni di seguito con contratti di lavoro stagionali. Tale permesso può essere rilasciato per tre annualità e la durata temporale per ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti con permesso annuale.
Allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 6 anni può essere rilasciata la
carta di soggiorno.
Per saperene di più https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43288
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