Come funziona la pensione per gli stranieri che
risiedono nel territorio nazionale?
La materia è molto articolata, diversificata e dipende dagli accordi presi dall’Italia con i vari Paesi.
Esistono due grandi categorie: il
lavoratore comunitario (avente gli stessi identici diritti e doveri di un lavoratore italiano) e il
cittadino straniero non comunitario che viene in Italia e lavora per poi restarci o per tornare poi nel proprio Stato natale.
Per gli stranieri comunitari
I
cittadini comunitari godono delle stesse identiche condizioni dei lavoratori italiani: sia nella retribuzione che nelle varie condizioni di lavoro, pensione compresa.
Per questi lavoratori vengono sommati tutti i periodi di
assicurazione o di contribuzione maturati nei differenti paesi e ricevono un trattamento finale “pro-rata” adeguato al lavoro prestato nelle varie nazioni e alla relativa contribuzione.
La pensione è erogata nello stato di “ultima residenza” o nel quale è stata presenta la domanda.
Per i cittadini extra-comunitari con convenzioni
Un cittadino extra-comunitario che è regolarmente assunto in Italia ha diritto al versamento di tutti i contributi previdenziali.
Per alcuni paesi, ad esempio, esistono determinate convenzioni che producono una situazione legale del tutto simile a quella degli stati comunitari.
In questi casi il lavoratore, sia che resti in Italia, sia che torni al suo paese d’origine avrà diritto alla sua pensione nella sua completezza.
Per i cittadini extra-comunitari che restano in Italia
I cittadini extracomunitari, anche se non diventati
cittadini italiani, godono appieno della parità di trattamento con i lavoratori italiani: un cittadino extracomunitario che proviene da un paese senza convenzione, dopo aver versato i contributi ed essere arrivato correttamente all’età pensionabile, percepirà normalmente il trattamento dovuto, se resterà nel nostro Paese.
Le pensioni degli stranieri che rimpatriano?
Un caso particolare è costituito da quei cittadini extra-comunitari provenienti da paesi con cui non siano in atto convenzioni che rimpatrino definitivamente.
Si tratta di lavoratori non stagionali, che hanno lavorato regolarmente in Italia per un periodo corrispondente al minimo del contributivo (almeno 5 anni). La legge Bossi-Fini ha introdotto due casistiche:
- i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione) purché non rientrino in Italia (in quel caso perdono il diritto). Ovviamente percepiranno esclusivamente l’importo proporzionato a quanto versato.
- i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
Per saperene di più https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50000
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