L’attuale normativa italiana
[1] distingue tra soggiorni di durata fino a tre mesi e soggiorni di durata superiore. Se si è cittadini comunitari e si desidera soggiornare in Italia per un
periodo inferiore a 3 mesi, l’unica cosa di cui si ha bisogno è un
documento di identità valido per l’espatrio.
Se il motivo del soggiorno italiano è prettamente
turistico o di studio, all’arrivo in Italia, nel caso in cui si alloggi a casa di amici o in strutture non alberghiere, sarà sufficiente presentare in questura una
dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’arrivo (scarica il modulo da compilare
https://www.poliziadistato.it/statics/39/modulo_dichiarazione_presenz_cittadini_ue.pdf). Per coloro che alloggiano invece presso strutture alberghiere è sufficiente firmare l’apposita scheda per alloggiati. Una copia di tale documento resta allo straniero come attestazione di adempimento dell’obbligo e va presentata ogni qualvolta richiesta da un pubblico ufficiale.
Diverso è se si desidera soggiornare in Italia per un
periodo superiore a 3 mesi. In questo caso, infatti, è necessario richiedere la residenza, ovvero effettuare
l’iscrizione anagrafica presso l’ufficio anagrafe del comune di dimora abituale, qualunque sia il motivo del soggiorno, entro tre mesi dall’ingresso in Italia.
Iscrizione all’anagrafe
Viene effettuata su richiesta presentata personalmente dall’interessato compilando l’apposito modulo di dichiarazione di residenza (scaricabile dal portale del comune in cui si effettua la richiesta), a cui va allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento valido;
- copia del codice fiscale
- dichiarazione di dimora abituale e stato civile;
- documenti che attestino l’attività lavorativa esercitata o il corso di studi frequentato;
(in caso in cui manchi un’attività lavorativa documentata (punto 4), sarà necessario allegare:
- attestazione di disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e i propri famigliari);
- una polizza di assicurazione sanitaria
Ai fini dell’iscrizione anagrafica, l’eventuale coniuge, sia i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge del cittadino straniero avente diritto di soggiorno, che gli ascendenti diretti o a carico e quelli del coniuge che sono cittadini di uno Stato membro della UE devono presentare unitamente alla documentazione sopra indicata:
- un documento (in originale e in copia) che attesti la loro qualità di familiare diretto o a carico;
- un documento (con funzione di certificazione legalizzata) tradotto dall’Ambasciata italiana dello specifico Stato UE di provenienza che attesta i dati di stato civile e i rapporti di parentela.
__________________________
[1] (D.lgs 30/2007
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07030dl.htm)
Se si risiede in Italia in modo continuativo per più di 5 anni si acquisisce il diritto al soggiorno permanente sul territorio nazionale.
Lascia un commento
Commenti